CCNL Dirigenti Agenzie Marittime: siglato l’accordo di rinnovo

Importanti novità in arrivo per i Dirigenti del settore: Una Tantum, aumenti retributivi, welfare contrattuale e previdenza

Nei giorni scorsi è stato siglato da Federagenti e Manageritalia l’accordo di rinnovo del contratto che riguarda i Dirigenti delle Agenzie Marittime. L’accordo decorre dal 1° gennaio 2022 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2025. Nel testo sono presenti numerose novità che coinvolgono quali: Una Tantum, aumenti retributivi, welfare contrattuale, previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa. Per i dirigenti in forza alla data di stipula dell’accordo, vale a dire 27 ottobre 2023, viene corrisposto, ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2022, un importo Una Tantum pari a 1.000 euro lordi, come arretrati retributivi. La prima tranche è stata erogata con la retribuzione di ottobre 2023 (500,00 euro) e la seconda viene corrisposta con la retribuzione di novembre 2023 (500,00 euro).

Ai dirigenti che rientrano nella sfera di applicazione del contratto spetta, sulla retribuzione di fatto e a titolo di Superminimo contrattuale, un aumento pari a:

150,00 euro mensili dal 1° dicembre 2023;

– 150,00 euro mensili dal 1° luglio 2024;

– 150,00 euro mensili dal 1° luglio 2025.

Per quel che concerne la retribuzione minima contrattuale di ingresso, per i dirigenti assunti o nominati successivamente alla data di stipula del suddetto accordo, questa non può essere inferiore a 3.600 euro a decorrere dal 1° dicembre 2023, a 3.700 euro a decorrere dal 1° luglio 2024 e a 3.800 euro a decorrere dal 1° luglio 2025.

La copertura degli oneri derivanti dai servizi di welfare per dirigenti e familiari viene finanziata tramite contributi annui trattenuti dal datore di lavoro sulla retribuzione. Per le sole annualità 2024/2025, il contributo, pari a 290,00 euro a carico del datore di lavoro e di 130,00 euro a carico del dirigente, viene incrementato di 50,00 euro (25,00 euro a carico del datore di lavoro e 25,00 euro a carico del dirigente). Pertanto, per il sopra indicato biennio, il contributo è pari a 315,00 euro a carico del datore di lavoro e di 155,00 euro a carico del dirigente. Viene precisato, inoltre, che in via transitoria i contributi vengono versati al Fondo di Previdenza “Mario Negri”.

Con decorrenza 1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2025 è previsto un potenziamento del sistema di welfare contrattuale. Infatti, ai dirigenti viene riconosciuto un contributo welfare obbligatorio pari a 1.500 euro annui, spendibile tramite la Piattaforma welfare CFMT.

Dal 1° gennaio 2023, il contributo al Fondo di Previdenza Complementare “Mario Negri” è stato incrementato al 2,39%. Mentre, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il suddetto contributo aumenta al 2,43% e dal 1° gennaio 2025 al 2,47%.

Per i dirigenti è previsto il Fondo di assistenza sanitaria integrativa – Fondo “Mario Besusso” – integrativo del SSN nelle seguenti percentuali:

– 5,29% a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio a copertura della garanzia Long Term Care pari a 206,60 euro annui;

– 2,78% a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;

– 1,87% a carico del dirigente in servizio.

Il contributo va versato con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, compreso quello relativo al preavviso sostituito da indennità.

CARTA BLU, PUBBLICATO IL DECRETO LEGISLATIVO

Introdotte nuove norme sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini stranieri che intendano svolgere lavori altamente qualificati (D.Lgs. n. 152/2023).

Il decreto legislativo n. 152/2023 che introduce nuove regole sull’ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri altamente qualificati in attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre. Il provvedimento modifica in varie parti il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. n. 286/1998) con l’obiettivo di rafforzare l’impiego e il reimpiego attraverso anche la possibilità di esercitare un lavoro autonomo.

In particolare, con la sostituzione del comma 1 dell’articolo 27-quater del citato Testo unico viene consentito l’ingresso e il soggiorno per periodi superiori a 3 mesi di lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica e che sono in possesso di specifici requisiti.

I requisiti richiesti per i lavoratori altamente qualificati

La novella normativa stabilisce la necessità del possesso alternativamente di:

– titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall’autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni;

– requisiti previsti dal D.Lgs. n. 206/2007, limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate;

– una qualifica professionale superiore attestata da almeno 5 anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;

– una qualifica professionale superiore attestata da almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta Blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

La retribuzione

Per quel che riguarda la retribuzione di questi lavoratori, al comma 5, lettera c del medesimo articolo 27 quater del D.Lgs. 286/1998 viene stabilito che l’importo annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall’offerta vincolante, non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall’ISTAT.

Procedura di rilascio

Tra le agevolazioni previste c’è la possibilità per il datore di lavoro di non verificare presso il centro dell’impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato (comma 5-ter). Inoltre, al lavoratore straniero altamente qualificato è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell’offerta di lavoro vincolante, nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa (comma 8).

Impiego e reimpiego

La nuova normativa stabilisce anche che il titolare di Carta blu UE, durante il periodo di disoccupazione, è autorizzato a cercare e assumere un impiego (comma 13-bis) e che può esercitare, in parallelo all’attività subordinata altamente qualificata, un’attività di lavoro autonomo (comma 13-ter) .

Ricongiungimento familiare

Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, sussistendone i requisiti. Se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte e le domande complete sono presentate contemporaneamente, il permesso di soggiorno del familiare è rilasciato contestualmente alla Carta blu UE.

 

CCNL Servizi (Anpit-Cisal): con il mese di novembre, aggiornati i minimi retributivi



Aumenta la paga base nazionale conglobata mensile per i lavoratori del settore


Il CCNL Servizi (Anpit-Cisal) sottoscritto il 29 ottobre 2021 tra Anpit, Cidec, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario con l’assistenza della Cisal, avente decorrenza dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2024, ed applicato ai dipendenti delle aziende che erogano servizi ausiliari integrati alla persona, alle collettività e alle aziende, fornendo servizi distributivi o gestendo piattaforme logistiche che, nelle diverse forme societarie, operano con la riserva che, qualora emergano aree applicative particolari, vi può anche essere un rinnovo anticipato per il relativo ambito con la sottoscrizione di uno specifico CCNL, prevede all’art. 271 Voce 1) art. 269: Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, la retribuzione fissa mensile in vigore dal mese di novembre per dirigenti, quadri, impiegati, operai ed operatori di vendita come di seguito riportata.















































Livello Minimo
Dirigente 4.704,00
Quadro 2.332,00
A1 (ex A2) 2.027,20
A2 (ex A3) 1.823,40
B1 1.621,40
B2 1.468,10
Venditore Gestionale 1.459,26
Venditore 1 1.321,29
C1 1.316,60
C2 1.213,80
Venditore 2 1.184,94
D1 1.112,80
Venditore 3 1.092,42
D2 1.010,00

 

Lavoro sportivo, la nuova disciplina e gli obblighi contributivi

Illustrate le disposizioni che comportano l’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e alla Gestione Separata (INPS, circolare 31 ottobre 2023, n. 88).

Lavoro sportivo, dopo l’INL e l’INAIL, ora è il turno dell’INPS di tornare sul tema per illustrare la nuova disciplina ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni, in riferimento all’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata e ai relativi obblighi contributivi in capo agli enti sportivi professionistici e dilettantistici.

Infatti, tra gli obiettivi della riforma del diritto del lavoro sportivo, particolare rilevanza ha assunto l’indicazione di eliminare il divario di tutele previste tra i lavoratori sportivi del settore del professionismo e del settore del dilettantismo, riconoscendo anche a questi ultimi le tutele sotto il profilo previdenziale, assistenziale e assicurativo.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 del D.lgs n. 36/2021, a decorrere dal 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni contenute al Capo I del Titolo V dello stesso decreto legislativo in materia di lavoro sportivo che innovano profondamente la disciplina dei rapporti di lavoro del settore e ampliano le tutele previdenziali sia nell’ambito del professionismo, sia del dilettantismo, ambito in precedenza privo di una specifica regolamentazione in materia previdenziale.

La circolare dell’INPS riepiloga il campo di applicazione della riforma prodotta dal D.Lgs. n. 36/2021 iniziando a delineare i soggetti riconducibili alla categoria di lavoratore sportivo (articolo 25) subordinato o autonomo (anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa), indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico in cui questo si svolge.

 Il regime contributivo degli iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi

 Le disposizioni generali in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi sono contenute in particolare nell’articolo 35 del D.Lgs. n. 36/2021. 

In particolare, il comma 1 del citato articolo 35 stabilisce che i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS che assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, mentre ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del D.Lgs. n. 166/1997.

Infine, ricorrendone i presupposti è previsto che al Fondo sono iscritti anche i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, operanti nei settori professionistici.

Per effetto di questa disposizione, a decorrere dal 1° luglio 2023 (articolo 51, comma 1), la disciplina dettata in materia previdenziale di cui al D.Lgs 30 aprile 1997, n. 166, già prevista per il settore professionistico, viene estesa al settore del dilettantismo in relazione ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato, i quali sono anche iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), mentre in relazione ai lavoratori sportivi titolari di un contratto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, resta fermo l’obbligo di iscrizione al medesimo Fondo esclusivamente nell’ambito nei settori professionistici.

Il regime contributivo dei lavoratori iscritti alla Gestione separata

In effetti, in riferimento ai lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome nel settore del dilettantismo, l’articolo 35 del D.Lgs n. 36/2021 al comma 2 dispone l’iscrizione alla Gestione separata INPS  e l’applicazione della relativa disciplina.

In particolare, l’articolo 35, comma 8-bis, prevede l’obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000 euro annui, secondo il regime di cassa. Concorrono a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023. Ne deriva che, nel caso in cui concorrano più rapporti, il limite della franchigia opera nel momento in cui viene raggiunto tale importo quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti.

Ai fini dell’assicurazione IVS, l’aliquota da applicare, per i collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, è pari al 24% (articolo 35, comma 6). Per i collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota da applicare è pari al 25% (comma 7).

Infine, il comma 8-ter del citato articolo 35 del D.Lgs n. 36/2021 prevede che, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. 

La circolare in commento include, tra gli altri, gli aspetti relativi alle modalità di esposizione dei dati relativi ai vari profili nel flusso Uniemens.

 

Alluvioni 2023 e ammortizzatore sociale unico: gestione esiti domande

L’INPS esamina alcuni dei possibili esiti dell’istruttoria delle domande di ammortizzatore sociale unico, indicando le corrette operazioni da compiere nel caso specifico (INPS, messaggio 31 ottobre 2023, n. 3825).

Facendo seguito ai precedenti messaggi e alla circolare in cui già erano state date indicazioni in proposito, l’INPS interviene nuovamente sulle domande di ammortizzatore sociale unico introdotto a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del maggio 2023 con il D.L. n. 61/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 100/2023.

 

In particolare, nel nuovo messaggio in oggetto, l’Istituto concentra la propria attenzione sulla gestione degli esiti delle lavorazioni delle domande presentate e disponibili sul Cassetto Previdenziale del Contribuente, illustrando nel dettaglio le corrette operazioni da compiere in relazione ai diversi esiti prodotti, fornendo altresì indicazioni in relazione agli adempimenti da effettuare nel caso sia necessario inviare una domanda in rettifica della precedente istanza. 

 

Nella parte finale del messaggio, poi, l’INPS chiarisce alcune istruzioni operative per le domande di ammortizzatore sociale unico presentate dalla aziende agricole.

 

Gestione esiti soggetti irreperibili

 

Uno dei casi che si può verificare è quello dell’irreperibilità del lavoratore all’indirizzo di residenza indicato nella domanda.

 

In generale, l’irreperibilità non può essere considerata di per sé una causa ostativa al riconoscimento delle prestazioni a sostegno del reddito, salvo che la residenza non sia espressamente prevista dalla normativa quale requisito di accesso alla prestazione.

 

Nel caso di specie, la residenza è prevista come requisito di accesso solo per i lavoratori subordinati, sia di datori di lavoro privati che di Aziende agricole, che siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro in quanto residenti in uno dei comuni alluvionati. Diversamente, detto requisito non rileva né per i lavoratori che siano stati impossibilitati a prestare attività lavorativa, né per quelli che siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro in quanto domiciliati in uno dei comuni alluvionati.

 

Conseguentemente, qualora il lavoratore dovesse risultare irreperibile all’indirizzo di residenza, per evitare il rigetto automatico dell’istanza, il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore che, in assenza di una regolarizzazione della propria situazione anagrafica presso il comune in cui è residente, il pagamento non potrà essere effettuato.

 

Per tutte le altre tipologie di lavoratori l’irreperibilità non rileva e, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, la prestazione viene messa in pagamento, salvo il caso in cui la modalità di pagamento indicata sia quella del bonifico domiciliato. In tale ipotesi, la domanda viene respinta con apposito messaggio fornito al datore di lavoro tramite “Comunicazione bidirezionale” e lo stesso dovrà rinviare la domanda fornendo gli estremi di un IBAN valido sul quale effettuare il pagamento.

 

Gestione delle domande di rettifica

 

Nel caso in cui il datore di lavoro volesse rettificare i dati di una domanda già trasmessa e non respinta, lo stesso potrà farlo a partire dal 6 novembre 2023, dovendo però necessariamente prima annullare la precedente domanda.

 

Pertanto, dovrà essere inviato un flusso con la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” con l’indicazione di un numero di giorni di sospensione pari a “0”, e poi inoltrata la nuova domanda con i dati rettificati.

 

Diversamente, tutte le domande aventi a oggetto la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” di una precedente domanda già inviata saranno oggetto di reiezione con codice C00.1 (Posizione già trasmessa).

 

Sulla base dei dati inviati con il nuovo flusso verranno ricalcolati il numero dei giorni riconosciuti e l’importo del pagamento tenendo conto di quanto eventualmente già pagato con la precedente richiesta.

 

Qualora dovesse emergere un importo inferiore a quello già erogato, l’importo erogato in eccedenza sarà considerato indebito e l’Istituto avvierà le conseguenti attività di recupero del credito.

 

Manageritalia: nuova piattaforma welfare

Da gennaio 2024 previsto un credito minimo welfare per i dirigenti del terziario da 1.000 a 1.500 euro 

Gli accordi contrattuali del 2023 hanno reso, per i dirigenti del settore terziario, il welfare aziendale e quindi l’adesione alla Piattaforma obbligatorio e hanno previsto un credito welfare del valore da 1.000 a 1.500 euro, a seconda del CCNL applicato.
Il welfare viene sempre gestito attraverso la Piattaforma, creata dal CFMT, Centro di formazione management del Terziario mediante accordo con Edenred. 
Il credito welfare stabilito dai CCNL, di cui Manageritalia è parte stipulante, non è monetizzabile e le aziende potranno riconoscere ai dirigenti un credito aggiuntivo, spendibile sempre nell’ambito dei Fondi e degli Enti contrattuali, comunicandolo alla Piattaforma. Pertanto, le aziende continueranno a offrire  altri servizi di welfare aziendale (tra cui viaggi e tempo libero, abbonamenti trasporto pubblico locale per dipendenti e familiari, somme e servizi di educazione e istruzione e connessi per i familiari) garantiti stipulando un contratto separato, ovvero destinare le somme di questo credito alla previdenza complementare Fondo Mario Negri.
Inizialmente, il credito welfare nell’importo previsto dal contratto di riferimento potrà essere speso attraverso uno dei quattro servizi definiti a livello contrattuale:
– versamento al Fondo Mario Negri;
– attivazione di pacchetti prevenzione per i familiari;
– acquisto di una copertura assicurativa integrativa al Fasdac per il dirigente e i suoi familiari;
– acquisto di corsi di formazione per i familiari anche non conviventi.
Il credito welfare spetta a tutti i dirigenti ed è proporzionato in dodicesimi, rispetto ai mesi degli anni 2024 e 2025 nei quali si è in forza in azienda con un contratto a tempo indeterminato, determinato o part-time, con il 15 del mese come spartiacque per considerare o meno il singolo mese di ingresso o uscita. 
La Piattaforma sarà attiva da gennaio 2024.
L’accesso alla Piattaforma per dirigenti e aziende avverrà tramite il sito cfmt.it.

CIRL Comunicazione-Veneto: siglato il rinnovo del contratto

Novità economiche e normative per i dipendenti delle Imprese artigiane e PMI dell’Area Comunicazione del Veneto

E’ stato siglato il 12 ottobre 2023 da Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto, Slc-Cgil Veneto, Fistel-Cisl Veneto e Uilcom-Uil Veneto, il contratto regionale dell’Area Comunicazione delle Imprese artigiane e PMI, con scadenza al 31 dicembre 2026.
Con il nuovo contratto sono stati introdotti elementi di novità sugli aspetti economici. Nello specifico, le Parti per le annualità 2024, 2025, 2026 hanno definito una nuova struttura retributiva basata su due pilastri:
elemento retributivo variabile legato alla verifica di indicatori di prestazioni aziendali, che darà la possibilità di poter godere della tassazione agevolata prevista dalle vigente normativa;
welfare aziendale su base contrattuale, per consentire ad imprese e lavoratori di poter beneficiare di un sostegno concreto in un contesto economico incerto.
Per permettere il miglioramento delle prestazioni dei fondi EBAV, in particolare quelle legate ai sussidi assistenziali, alla formazione e alla promozione e qualità, è stata incrementata la contribuzione di secondo livello EBAV. 
Tra le novità dal punto di vista normativo si segnalano invece l’adozione di strumenti di flessibilità oraria, la formazione volta a salvaguardare la professionalità del lavoratore/lavoratrice dopo periodi di assenza per genitorialità o assistenza persone con handicap, la promozione del lavoro agile e la previsione della Banca ore solidale.
Infine, ampio spazio è stato dato alla promozione della previdenza complementare con l’introduzione di una contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro, compensata con una prestazione e una a carico di EBAV a favore delle imprese e dei dipendenti che conferiscono il TFR ad un fondo di previdenza complementare negoziale del comparto artigiano.

Le istruzioni INAIL per l’assicurazione dei lavoratori sportivi

Sono state riassunte le disposizioni in materia di lavoro sportivo connesse ai profili assicurativi di competenza dell’Istituto a partire dal 1° luglio 2023 (INAIL, circolare 30 ottobre 2023, n. 46).

Con la circolare in commento, l’INAIL ha riepilogato le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2021 (Riforma dello Sport) in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori subordinati e sportivi (sia del settore professionistico, sia di quello dilettantistico) e di alcuni altre figure quali: i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato; i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP e i prestatori di lavoro occasionale. Tutti questi soggetti sono tutelati a decorrere dalla data del 1° luglio 2023.

La circolare, inoltre, fornisce anche un elenco delle figure che invece non sono tutelate dall’INAIL:

– i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile e di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 81/2015;

– gli sportivi dilettanti;

– i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che prestino in qualità di volontari la propria attività nell’ambito sopra citato; il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, nonché gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, in quanto al personale di Esercito, Marina e Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, ecc.;

– i lavoratori sportivi autonomi, che rendono la prestazione in base a un contratto d’opera ex articolo 2222 del codice civile.

Adempimenti ai fini dell’obbligo assicurativo

L’INAIL segnala che la novità della riforma riguarda i titolari di collaborazioni di carattere amministrativo-gestionali e i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, in quanto gli sportivi con contratto di lavoro subordinato nei settori professionistici sono già assicurati all’Istituto dal 16 marzo 2000. 

Pertanto, i committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023 i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, che non sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, devono presentare la denuncia di iscrizione all’INAIL con l’apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi e/o le
retribuzioni che presumono di corrispondere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024

Peraltro, dato che l’incertezza in merito all’obbligo assicurativo presso l’INAIL è stato chiarita soltanto
a seguito della pubblicazione del D.Lgs. n. 120/2023, le denunce di iscrizione saranno considerate dall’INAIL nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023, termine entro il quale devono essere presentate le
denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi.

L’INAIL comunica anche che i soggetti assicuranti che alla data del 1° luglio 2023 sono già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai lavoratori per i quali opera la copertura assicurativa INAIL, verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l’autoliquidazione 2023/2024, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa dal 1° luglio 2023 l’assicurazione, insieme alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa.

Infine, nella circolare in commento sono riportate ulteriori disposizioni riguardanti specificamente l’area del dilettantismo.

 

Esonero quote di accantonamento TFR e ticket di licenziamento: indicazioni per le domande del 2023

L’INPS fornisce istruzioni operative per la presentazione delle domande di esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR e del ticket di licenziamento da parte delle società sottoposte a procedura di liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria destinatarie, negli anni 2022 e 2023, del trattamento di CIGS (INPS, messaggio 30 ottobre 2023, n. 3779).

L’esonero in questione è quello previsto dall’articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 130/2018, e riguarda il pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e il pagamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31 della Legge n. 92/2012 (cosiddetto ticket di licenziamento). 

 

Per gli anni 2020, 2021 e 2022, destinatarie dell’esonero erano le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali avevano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021.

 

Per effetto della Legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 126, Legge n. 234/2021), l’applicazione temporale della suddetta disposizione normativa è stata estesa alle società sottoposte a procedura di liquidazione giudiziale  o in amministrazione straordinaria che sono state destinatarie, negli anni 2022 e 2023, di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) e, conseguentemente, l’esonero in argomento si applica anche per gli anni 2023 e 2024.

 

L’INPS ricorda, innanzitutto, che l’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero de lavoro e delle politiche sociali unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 44 del D.L. n. 109/2018 e gli stessi devono sempre riferirsi esclusivamente a lavoratori beneficiari di tale trattamento.

 

I curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inoltrare all’INPS domanda di ammissione all’esonero attraverso l’apposito modulo di istanza on-line disponibile nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” del sito istituzionale.

 

In presenza dei presupposti che legittimano l’esonero, il codice autorizzazione (CA) “0Q” viene assegnato con le seguenti decorrenze

 

      dal mese di fruizione dell’esonero e con validità sino alla durata dello stesso, qualora l’esonero venga richiesto relativamente sia alle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, sia al ticket di licenziamento;

      dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima interruzione alla quale si applichi l’esonero, se l’esonero è relativo soltanto al ticket di licenziamento.

 

Per i periodi oggetto di esonero dal versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, si deve verificare che la procedura concorsuale non abbia provveduto a esporre nel flusso Uniemens anche i codici di versamento “CF01”, “CF02” e “CF11”, afferenti a lavoratori e periodi per i quali è stata inoltrata la domanda di esonero.

Qualora risulti che detti codici siano stati indebitamente utilizzati, la struttura territoriale competente INPS contatta la procedura concorsuale per i conseguenti adempimenti di rettifica, presupposto indispensabile per l’accoglimento della domanda di esonero.

 

Al fine di consentire la liquidazione del TFR ai lavoratori o il trasferimento al fondo pensione scelto dal lavoratore, i curatori, i commissari straordinari o gli intermediari da loro incaricati, devono presentare istanza di liquidazione utilizzando l’apposito servizio “Liquidazione quota TFR (art. 43 bis, decreto-legge 109/2018)” disponibile sul portale dell’Istituto.

 

Infine, l’INPS raccomanda di verificare che i lavoratori per i quali viene disposto il pagamento del TFR siano stati indicati nel decreto di autorizzazione della CIGS e che l’importo complessivamente posto in pagamento non superi quello preventivato, comprese eventuali precedenti liquidazioni.

CCNL Autostrade: sottoscritto protocollo di contrasto alla violenza sul luogo di lavoro

Sportello di ascolto, percorsi di assistenza psicologica, congedo retribuito di ulteriori 60 giorni, tra le nuove misure previste nel protocollo siglato tra Aspi ed i sindacati di settore

Il giorno 12 ottobre 2023, nell’ambito della riunione del Comitato Bilaterale di tutela ed inclusione delle diversità, è stato sottoscritto tra Aspi ed i Sindacati il protocollo per il contrasto della violenza per la prevenzione o l’intervento contro qualsiasi comportamento che pregiudichi la dignità della persona sul luogo di lavoro. Detto protocollo stabilisce un codice di comportamento e misure concrete per promuovere sul lavoro la cultura del rispetto della persona e sarà applicato anche dalle aziende controllate di Aspi.
Tra le varie misure ivi previste si segnala l’istituzione dello sportello di ascolto, percorsi di assistenza psicologica, il riconoscimento di un periodo di congedo retribuito di ulteriori 60 giorni, rispetto a quanto già previsto dal CCNL per le donne vittime di violenza di genere. Per la corretta attuazione delle misure introdotte verranno previsti dei piani di formazione e sarà poi effettuato un monitoraggio sistematico sull’efficacia del protocollo, che include anche la valutazione del rischio di violenza e molestia sul lavoro e della sua correlazione con la gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Le OO.SS. (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl viabilità e Logistica) hanno infine dichiarato che attraverso la sottoscrizione del protocollo in oggetto si è inteso lanciare un messaggio di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi comportamento offensivo, lesivo o indesiderato. Rappresenta un primo passo per l’avvio di prassi concrete di tutela e inclusione, a favore della parità di genere e per contrastare violenze e discriminazioni sui luoghi di lavoro, con politiche di integrazione e di sviluppo di tutto quanto possa incrementare e migliorare il sistema di welfare aziendale.